Chi siamo
La Cassa di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito (Casdic) è una “Cassa di categoria”, regolata da un accordo nazionale sindacale, sottoscritto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle Organizzazioni Sindacali del settore del credito.
Il principale scopo della Casdic è quello di fornire agli aventi diritto l'assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive di quelle del S.S.N.
La Casdic, inoltre, con il rinnovo contrattuale del 2007, dal 1° gennaio 2008, assiste economicamente i dipendenti del settore colpiti da malattie invalidanti che comportino uno stato di non autosufficienza (Long Term Care).
Casdic
La Casdic, nata nel 1992, è la Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito. Quale “Cassa di categoria”, è regolata da accordo nazionale sindacale sottoscritto da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali Fabi, Dircredito-FD, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, UGL Credito Uilca, e Unità Sindacale Falcri-Silcea.
La Casdic, in ottemperanza alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali, nonché dei dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulati dall’ABI e/o delle intese e dei Regolamenti Aziendali, ha il principale scopo di fornire agli aventi diritto assistenza per le loro esigenze sanitarie, assicurando agli stessi, senza alcun fine di lucro, un concorso alle spese sostenute per fruire di prestazioni sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute e degli oneri sopportati per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.
La Casdic, inoltre, operando con una gestione autonoma e separata ed in ottemperanza alle norme stabilite nella Sezione speciale dello Statuto, ha lo scopo di fornire assistenza agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell’individuo. Detta attività viene svolta dalla Casdic in ottemperanza a quanto stabilito in tema di long term care dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del credito e loro future ed eventuali integrazioni e modifiche.
La Casdic, sempre senza alcuna finalità di lucro e sempre con finalità esclusivamente assistenziale, si prefigge anche lo scopo di fornire alle Aziende, Casse e Fondi, iscritti alla Casdic ai sensi degli artt. 6 e 19 dello Statuto, anche mediante la stipula di contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi, polizze assicurative collettive per i propri dipendenti in servizio e non, a copertura di altri rischi.
La Casdic, per il raggiungimento dei suoi scopi, può costituire fondazioni secondo le disposizioni di legge in materia.
Accordi
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 NOVEMBRE 1990 «DICHIARAZIONE DELLE PARTI» N. 1 IN CALCE AL CAP. XXVI
Il trattamento di cui sopra non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore;
ATTO COSTITUTIVO
DELLA
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO
C.A.S.DI.C.
L'anno 1992, il giorno 3 del mese di dicembre, in Roma, Via Col di Lana n. 28, avanti a me dottor Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:
Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti i quali - d'accordo tra di loro e con il mio consenso -rinunciano all'assistenza dei testimoni e quindi con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
È costituita tra l'Associazione sindacale fra le aziende del credito (Assicredito) con sede in Roma, il Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari -Sinfub con sede in Roma e la Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie con sede in Roma, una associazione, a tempo indeterminato, denominata:
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DEL SETTORE DEL CREDITO
(di seguito: CASSA).
Articolo 2
L'associazione ha sede in Roma, Via Paisiello n. 5.
Articolo 3
Le norme che regolano il funzionamento dell' associazione, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nello statuto che, composto di n. 15 articoli, previa lettura, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera «B», perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Articolo 4
I comparenti convengono che la CASSA sia retta da un Consiglio di Amministrazione del quale, per il primo triennio, nominano componenti i signori:
Articolo 5
I comparenti nominano, per il primo triennio, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i signori:
Articolo 6
Le spese del presente atto dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'associazione.
Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.
Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte a mano.
F.ti:
Giancarlo Durante
Augusto Garzia
Celestino Gipponi
Gennaro Mariconda, Notaio
(omissis)
VERBALE DI INTESA
II giorno 25 giugno 1993, in Roma
fra
ASSICREDITO
e
(omissis) (*)
in relazione a quanto previsto dall'art.3, terzo comma, dell'accordo nazionale 2 dicembre 1992 in tema di assistenza sanitaria integrativa per il personale direttivo, si concorda di definire in L. 200.000 la misura del contributo annuo (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993), a carico dei dirigenti e funzionari di cui al secondo comma dell'art.3 medesimo, iscritti alla «Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito -C.A.S.DI.C.».
L'importo suindicato verrà anticipato alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a far data dal 1° luglio 1993, con recupero nei confronti dei dirigenti e funzionari alle dipendenze iscritti, mediante trattenute da effettuare entro il 31 dicembre 1993 sullo stipendio dei suddetti dirigenti e funzionari ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sulle competenze degli stessi.
Le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole Aziende, già definite in materia, alla data di stipula del presente verbale di intesa.
______
(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.
VERBALE DI INTESA
Il giorno 16 dicembre 1993, in Roma
fra
ASSICREDITO
e
(omissis) (*)
in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art.3, terzo comma dell'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:
la misura del contributo annuo - periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 1994 - a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L.200.000;
detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal 1°gennaio 1994, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1994 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;
le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1994 vengano diversamente definite in materia.
_______
(*) L 'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.
VERBALE DI INTESA
Il giorno 22 dicembre 1994, in Roma
tra
ASSICREDITO e
(omissis) (*)
in relazione ed a modifica di quanto previsto dall'art. 3, terzo comma del- l'accordo nazionale sottoscritto fra le parti medesime il 2 dicembre 1992, si conviene quanto segue:
-la misura del contributo annuo -concernente il periodo dal I° gennaio al 31 dicembre 1995 -a carico dei dirigenti e funzionari dipendenti dalle aziende aderenti alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito (CASDIC), resta confermata in L. 200.000;
-detto importo verrà erogato alla CASDIC dalle aziende medesime a far data dal I° gennaio 1995, con recupero sulla retribuzione spettante agli interessati entro il 30 aprile 1995 ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il suddetto termine, sulle relative competenze finali;
-le disposizioni di cui sopra non operano per quelle situazioni, relative a singole aziende, che per il 1995 vengano diversamente definite in materia.
_______
(*) L'accordo è stato stipulato con la Federdirigenticredito-Cida e con il Sinfub.
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma
nell'intento di migliorare ulteriormente il sistema di assistenza sanitaria integrativa in atto nel settore per il personale direttivo, anche in relazione a quanto attuato per la dirigenza nei maggiori settori produttivi, e allo scopo di promuovere lo sviluppo della Cassa nazionale di assistenza sanitaria, denominata Casdic, costituita con accordo nazionale 2 dicembre 1992 a favore del personale direttivo medesimo;
considerando necessario a tali fini addivenire ad una nuova intesa nazionale in materia, sia per gli aspetti normativi che per quelli di carattere economico;
nel confermare, come linea di tendenza, l'esigenza che al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa concorrano sia le Aziende che il personale direttivo nella proporzione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3 dell'importo totale,
in sostituzione e a modifica del predetto accordo nazionale 2 dicembre 1992 convengono quanto segue:
Art.1
La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.
Art.2
L'assistenza sanitaria integrativa verrà, per auspicio comune delle parti, garantita al personale direttivo del settore tramite la Casdic (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), salvo quanto previsto ai commi seguenti.
Le Aziende associate all'Assicredito che alla data del presente accordo abbiano costituito (o aderito a) una diversa Cassa o un Fondo sanitario stabiliranno se aderire o meno - ed, eventualmente, con quali tempi e modalità - alla Casdic, d'intesa con le delegazioni sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'atto costitutivo della Casdic, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa medesima.
Le Aziende associate ad Assicredito che intendano aderire alla Casdic possono mantenere in essere le intese stipulate con il mercato assicurativo modificandone al caso la titolarità a favore della Cassa, ovvero - qualora abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale - possono realizzare ai fini anzidetti le relative intese tra la propria Cassa o Fondo e la Casdic.
Art.3
Lo Statuto della Casdic, costituita con atto notarile il 3 dicembre 1992, viene sostituito con quello accluso, che viene approvato dalle Parti con il presente accordo di cui è parte integrante; eventuali modifiche al vigente Regolamento della Cassa saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.
Art.4
Salvo quanto diversamente stabilito in materia nel suddetto Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa entro il 15 dicembre di ogni anno il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico (quale definito contrattualmente) moltiplicato per il numero dei dirigenti e dei funzionari alle proprie dipendenze per l'assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico); i predetti dirigenti e funzionari, pertanto, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente comma.
Gli importi dei contributi definiti con accordo del 7 febbraio 1996 a carico delle Aziende e dei dirigenti e funzionari iscritti alla Casdic potranno essere rivisti dalle Parti firmatarie del presente accordo nel quadro delle complessive valutazioni concernenti il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale direttivo.
La quota a carico dei dirigenti e funzionari iscritti verrà anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla Casdic entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento e trattenuta agli interessati in sede di erogazione delle competenze del mese di aprile successivo.
Art.5
Resta confermato in L.50.000 l'importo del premio di ingresso che i dirigenti e i funzionari alle dipendenze di ciascuna Azienda aderente alla Casdic sono tenuti ad erogare al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, per le spese di gestione della Cassa.
L'ammontare del contributo dovuto alla Casdic dall'Azienda viene incrementato, per le stesse finalità di cui al comma precedente e quale concorso spese di gestione, di un importo di L.20.000 per ciascun dirigente e funzionario in servizio iscritto alla Cassa medesima.
Art.6
Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avrà durata fino al 30 giugno 1999 per la parte normativa, e fino al 30 giugno 1997, per la parte economica, e si intenderà rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima delle citate scadenze.
RACCOMANDAZIONE
Su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente accordo, l'Assicredito raccomanda alle Aziende di considerare con il massimo spirito di comprensione un possibile concorso alle spese destinate ad un trattamento di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale direttivo andato in quiescenza dopo il I° gennaio 1988, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle disponibilità aziendali.
Allegato
Omissis
VERBALE DI INTESA
Il giorno 7 febbraio 1996, in Roma
tra
- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)
e
si conviene che a far tempo dall'anno 1996 (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) la misura del contributo annuo per la Casdic è determinata come segue:
Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
VERBALE DI ACCORDO
II giorno 7 febbraio 1996, in Roma
tra
- l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO)
e
in relazione all'accordo stipulato in data odierna e riguardante la CASDIC (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), le parti concordano che, a far tempo dal 1° gennaio 1996, per tutte le Aziende destinatarie dell'accordo 22 novembre 1990, l'importo della misura a carattere assistenziale di cui alla «Dichiarazione delle Parti n. 1» in calce all'art.102 del contratto nazionale citato viene elevato da L. 600.000 a L. 700.000 annue.
Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che il trattamento suindicato non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
ACCORDO
Il giorno 30 ottobre 1997, in Roma
premesso
concordano
che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 dicembre 1998, in Roma
premesso
concordano
che lo Statuto vigente della Casdic venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.
Omissis
VERBALE DI ACCORDO
il giorno 30 giugno 1999, in Roma
premesso
che la Casdic (Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Direttivo del Settore del Credito) deve trasferire, per motivi di carattere organizzativo, la propria sede da Via Paisiello 5 a Piazza Grazioli 16,
che viene conseguentemente a modificarsi il contenuto dell’art.2 dello Statuto della Cassa medesima,
concordano
che lo Statuto vigente della Casdic, con le suddette modifiche all’art.2, venga sostituito da quello accluso, come parte integrante della presente intesa.
Omissis
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
Il giorno 31 ottobre 2000, in Roma
tra
- l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil - c.a.
premesso che
cio’ premesso, in sostituzione - per la parte non richiamata – e a modifica dell’accordo quadro nazionale 7 febbraio 1996 e dell’accordo 28 dicembre 1999, si conviene quanto segue:
Articolo 1
La premessa costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 2
Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente Accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio. Le modifiche al Regolamento della Cassa vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.
Articolo 3
Tutte le Aziende che, avendo i requisiti statutariamente previsti, intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante le intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese gia’ stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.. Inoltre, le Aziende che abbiano costituito una Cassa o un Fondo Aziendale, possono realizzare al fine suddetto le relative intese tra la propria Cassa o Fondo e la C.A.S.DI.C..
Articolo 4
Salvo quanto diversamente stabilito in materia nel Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa, entro la data del mese di dicembre stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico, moltiplicato per il numero dei dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti dipendenti ,pertanto, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente articolo .
Gli importi dei contributi da versare alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende e/o dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Per i dirigenti ed ex funzionari iscritti si fa riferimento a quanto previsto dall’intesa nazionale del 7 febbraio 1996.
La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento e successivamente trattenuta agli interessati.
Articolo 5
I dipendenti di ciascuna Azienda aderente alla C.A.S.DI.C. sono tenuti ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso nonche’ relativamente alla sua variazione o soppressione, spetta al Consiglio di Amministrazione della Cassa.
L’ammontare del contributo annuo, dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte, a titolo di concorso spese di gestione,è stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito di una misura massima di lire 20.000 per ciascun dipendente iscritto.
Articolo 6
Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avra’ durata fino al 31 dicembre 2001, e si intendera’ rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle due Parti stipulanti (datoriale o sindacale) almeno tre mesi prima della scadenza.
Allegato
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 31 maggio 2001, in Roma
tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO-CIDA, FIBA-CISL, SINFUB, UIL C.A..
in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996,e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell’11 luglio 1999, dell’accordo quadro del 31 ottobre 2000 e del ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo annuo per la C.A.S.D.I.C. :
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI.
La presente intesa non si applica presso le Aziende gia’destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Le previsioni del presente verbale di riunione non operano inoltre in quelle situazioni aziendali – diverse da quelle di cui al comma precedente – che, per la materia dell’assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende.
VERBALE DI INTESA
Il giorno 2 luglio 2002, in Roma
tra
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
e
Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.
si conviene quanto segue.
omissis
VERBALE DI INTESA
Il giorno 13 luglio 2005, in Roma
tra
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
e
Fabi, Falcri, Federdirigenticredito-Cida, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uil c.a.
Si conviene quanto segue.
Al molteplice fine di aumentare il numero di iscritti alla C.A.S.DI.C., ampliare l’articolazione delle prestazioni di natura assistenziale che la Cassa potrà fornire, agevolare l’iscrizione di Fondi e/o Casse sanitarie aziendali o di Gruppo operanti nel settore del credito e semplificare la formulazione di alcune norme statutarie, si concorda di modificare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 dello Statuto vigente, sostituendole con le norme accluse e di eliminare la norma transitoria.
Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è pertanto sostituito da quello allegato come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un notaio.
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
Il 22 dicembre 2008, in Roma
tra
premesso che:
si conviene quanto segue:
Articolo 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
Versamento del contributo annuo
Con decorrenza dall’anno 2008, il contributo annuale relativo alla LTC, nelle misure previste dalle relative norme contrattuali, deve essere versato obbligatoriamente da ciascuna azienda di cui in premessa, destinataria del presente accordo, entro il mese di gennaio di ogni anno, con riguardo al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i lavoratori a tempo parziale, a termine, inserimento e con contratto di apprendistato professionalizzante.
Ai fini di cui al presente articolo anche i lavoratori a tempo parziale, quelli a termine o con contratto di inserimento sono considerati per intero. Nei confronti degli assunti in corso d’anno il versamento viene effettuato, sempre per intero, entro il mese successivo a quello dell’assunzione. In caso di passaggio a dirigente in corso d’anno, la differenza dell’importo del contributo annuale verrà versata entro il mese successivo a quello della nomina.
Le aziende forniscono, entro il medesimo termine, alla C.A.S.DI.C. l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali è stato versato il contributo, distinguendo i dirigenti dal restante personale. I dirigenti nominati in corso d’anno, saranno segnalati alla C.A.S.DI.C. entro il mese successivo a quello della nomina.
Norme transitorie
Articolo 3
Prestazioni
Il Consiglio di Amministrazione della C.A.S.DI.C. stabilisce in via autonoma le modalità e i termini per l’erogazione delle prestazioni per Long Term Care.
Articolo 4
Destinatari delle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni per LTC, alle condizioni stabilite dalla C.A.S.DI.C.:
I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento presso le aziende destinatarie del presente accordo hanno diritto alle prestazioni per LTC qualora la condizione di non autosufficienza si determini in costanza di rapporto, ferme le altre condizioni previste dalla C.A.S.DI.C.
In ogni caso, i lavoratori interessati per usufruire delle prestazioni per LTC dovranno risultare “non autosufficienti”, in base ai criteri adottati dal Consiglio della C.A.S.DI.C., e le aziende destinatarie del presente accordo dovranno aver versato il relativo contributo per almeno un anno.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono che, oltre alle aziende indicate in premessa, il presente accordo si applica anche - fermo l’obbligo di corrispondere il prescritto contributo annuale – a:
Articolo 5
Scadenza
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.
VERBALE DI ACCORDO
Il 22 dicembre 2008, in Roma
tra
e
premesso che:
ciò premesso, in sostituzione – per la parte non richiamata – e a modifica dei precedenti accordi nazionali in materia, si conviene quanto segue:
Articolo 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. è sostituito da quello accluso come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche al Regolamento della Cassa vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.
Articolo 3
Tutte le Aziende che, avendo i requisiti statutariamente previsti, intendono iscriversi alla C.A.S.DI.C. – fermo restando, per la Long Term Care, quanto previsto dall’art. 6 e dal relativo accordo in materia stipulato in pari data – possono conseguire l’assistenza sanitaria integrativa sia mediante intese con il mercato assicurativo definite direttamente dalla Cassa, sia mantenendo in essere le intese già stipulate con il mercato assicurativo e modificandone la titolarità a favore della C.A.S.DI.C.
Le Aziende che abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale o di Gruppo possono beneficiare in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie della C.A.S.DI.C., mediante la stipula con la Cassa di specifiche intese finalizzate all’iscrizione alla C.A.S.DI.C. della Cassa o Fondo aziendale o di Gruppo.
Articolo 4
Salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento, le Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. verseranno entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo, il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico, moltiplicato per il numero dei dipendenti, per l’assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare. I predetti dipendenti, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente articolo.
Gli importi dei contributi da versare alla C.A.S.DI.C. a carico delle Aziende e/o dei dipendenti iscritti sono oggetto di accordi sindacali. Resta fermo, per gli iscritti alla C.A.S.DI.C., quanto previsto dal verbale di intesa del 31 maggio 2001.
La quota a carico dei dipendenti iscritti viene anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla C.A.S.DI.C. entro la fine dell’anno precedente e successivamente trattenuta agli interessati.
Articolo 5
I dipendenti di ciascuna Azienda aderente alla C.A.S.DI.C. sono tenuti – ove stabilito dal Comitato Esecutivo della Cassa – ad erogare al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, un premio di ingresso per le spese di gestione della C.A.S.DI.C. stessa; ogni decisione in merito alla misura dello stesso, alla sua variazione o soppressione e riguardo alle modalità di erogazione, spetta al Comitato Esecutivo medesimo.
L’ammontare del contributo annuo dovuto alla C.A.S.DI.C. dalle Aziende iscritte a titolo di concorso spese di gestione, è stabilito di anno in anno dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 10,50 euro per ciascun dipendente iscritto.
Anche la misura del contributo complessivo che devono versare alla C.A.S.DI.C. le Casse e/o Fondi aziendali o di Gruppo iscritti, a titolo di concorso spese di gestione, viene stabilito dal Comitato Esecutivo.
Detto contributo deve essere versato alla C.A.S.DI.C. entro la data del mese di dicembre stabilita dal Comitato Esecutivo.
Articolo 6
Fermo quanto previsto dall’accordo stipulato fra le medesime Parti in pari data in materia di Long Term Care, una quota del contributo annuo per LTC – stabilita dal Comitato Esecutivo nell’ambito di una misura massima di 2 euro per ciascun dipendente iscritto – verrà utilizzata a titolo di concorso spese di gestione per l’attività di Long Term Care medesima.
Articolo 7
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2010 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.
ALLEGATO
VERBALE DI ACCORDO
Il 28 ottobre 2010, in Roma
tra
e
omissis
premesso che
si concorda quanto segue:
Art. 1
Lo Statuto vigente della C.A.S.DI.C. viene sostituito da quello accluso, come parte integrante del presente accordo, dandosi contestualmente mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il nuovo Statuto agli atti di un Notaio. Le modifiche del Regolamento della C.A.S.DI.C. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’organismo medesimo.
Art. 2
Resta fermo quanto previsto nella premessa e agli artt. 3, 4, 5, 6, dell’accordo “B” del 22 dicembre 2008 citato.
Art. 3
Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2011 e si intenderà rinnovato di triennio in triennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza.
VERBALE DI ACCORDO
Il 18 dicembre 2012 in Roma
tra
Associazione Bancaria Italiana (ABI)
e
Premesso che
si conviene che