Possono iscriversi alla Cassa, fermo quanto stabilito per le prestazioni di long term care disciplinate nella Sezione speciale dello Statuto:
- i dipendenti della Cassa;
- le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che sono soci della Cassa;
- le Aziende associate all'Abi;
- tutti i dipendenti delle Organizzazioni di cui alla lettera b) e delle aziende di cui alla lettera c) del presente articolo, che siano iscritte alla Cassa alle condizioni previste dal Regolamento della stessa;
- tutto il personale in quiescenza, già dipendente della Cassa o già dipendente dei soggetti di cui alle lettere b) e c) iscritte alla Cassa, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- le Casse e/o Fondi di Assistenza sanitaria operanti nel settore del credito.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, che stabilirà le relative modalità e condizioni, potrà essere ammessa l'iscrizione alla Cassa di soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, purché operanti nel settore del credito.
L’iscrizione alla Cassa dell’iscritto persona fisica cessa
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del dipendente a decorrere dalla data di cessazione dell’effettivo servizio, salvo il caso in cui il medesimo permanga iscritto come pensionato;
- in caso di recesso della persona fisica;
- in caso di recesso dell’Azienda e/o Organizzazione di appartenenza iscritta;
- per esclusione dell’iscritto deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari;
- per esclusione dell’Azienda e/o Organizzazione di appartenenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
L’iscrizione alla Cassa delle Aziende, Organizzazioni, Casse e/o Fondi di assistenza sanitaria cessa:
- in caso di loro recesso;
- qualora l’azienda non sia più associata all’ABI;
- per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari negli eventuali altri casi previsti dal Regolamento.
La perdita dell'iscrizione è causa di decadenza dalle cariche sociali, inoltre non dà diritto al rimborso dei contributi versati alla Cassa".
L’iscrizione alla Cassa è in ogni caso deliberata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal diverso Organo delegato. L'adesione alla Cassa è consentita:
- alle Aziende che aderiscono alle intese assicurative stipulate direttamente dalla Cassa con le Compagnie di Assicurazione beneficiando delle condizioni realizzate per un elevato numero di partecipanti;
- alle Aziende che, pur iscrivendosi alla Casdic, si avvalgono di polizza stipulata con la propria Compagnia e/o tramite eventuale intermediario (Broker). In tal caso l'Azienda deve intestare o volturare alla Cassa la contraenza della polizza.